Art. 13.
(Volontari di truppa in servizio permanente).

      1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente nel Corpo militare è riservato, per un numero non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ai volontari in ferma breve delle Forze armate che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni, nei limiti delle vacanze di organico previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni.
      2. Il rimanente 50 per cento dei posti è coperto tramite il reclutamento ordinario per concorso riservato ai militari del Corpo militare iscritti nei ruoli speciali del congedo

 

Pag. 13

che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età;

          b) abbiano prestato complessivamente nel Corpo militare, senza demerito, almeno cinque anni di servizio.

      3. I posti di cui al comma 1, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 2.
      4. I vincitori del concorso di cui ai commi 1 e 2, previa rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal maggiore, sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico-sperimentale o di un corso propedeutico all'ammissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e, con determinazione del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, sono nominati primo caporal maggiore ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria del concorso e con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del tirocinio pratico-sperimentale o del corso.